Laddove l’appaltatore fornisca al committente una mera
prestazione lavorativa, attraverso un contratto di subappalto stipulato
con un’altra impresa, anche in caso di subappalto è configurabile un’ipotesi
di somministrazione illecita di manodopera. Quindi, i rapporti
contrattuali intercorrenti tra la società appaltatrice/subcommittente e la
società subappaltatrice sono irrilevanti, così come ogni eventuale discordanza
tra l’oggetto del contratto di appalto e l’oggetto del contratto di subappalto.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con
l’ordinanza n. 25220 del 10 novembre 2020.
Subappalto, la vicenda
Il caso di specie riguarda un lavoratore che, mediante
domanda, intendeva ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato in capo alla società appaltante. In particolare, il
lavoratore aveva provato di aver svolto la propria attività presso lo
stabilimento della committente, fornendo la propria prestazione direttamente in
favore della stessa.
I giudici d’Appello, però, avevano rigettato la domanda del
lavoratore. Secondo i giudici di merito, seppure fosse ravvisabile un’ipotesi
di interposizione
illecita di manodopera, in quanto l’effettivo beneficiario della
prestazione era unicamente il committente, il lavoratore avrebbe potuto
avanzare pretese solo nei confronti delle società appaltatrici/subappaltatrici,
che erano rimaste estranee al giudizio.
Subappalto, ipotesi di somministrazione illecita di
manodopera
La Suprema Corte ha ritenuto la decisione dei giudici di
merito errata. Gli ermellini, infatti, hanno evidenziato che nel caso di specie
vi era stata una dissociazione tra il titolare formale del rapporto di lavoro e
l’effettivo beneficiario della prestazione lavorativa. La conseguenza è la
preclusione per i prestatori di godere del trattamento normativo e retributivo
riconosciuto ai lavoratori alle dipendenze del soggetto che effettivamente
aveva beneficiato della prestazione.
Tale circostanza, pertanto, era sufficiente per ritenere
integrata la fattispecie di interposizione vietata di manodopera, che
quindi non solo non è esclusa qualora venga stipulato un contratto di
subappalto, ma può interessare ogni forma di intermediazione e di
interposizione.
Autore: Daniele
Bonaddio