SUBAPPALTO: IL CONSIGLIO DI STATO DISAPPLICA L’ART. 105 IN QUANTO INCOMPATIBILE CON L’ORDINAMENTO EUROPEO

“Con il quinto motivo riproposto, le società deducono la violazione dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici, in quanto la quota del servizio che -Omissis- intende subappaltare eccede il limite del 30% fissato dalla norma citata.
Il motivo è infondato, posto che la norma del codice dei contratti pubblici che pone limiti al subappalto deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario, come affermato dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia U.E., Sezione Quinta, 26 settembre 2019, C-63/18; Id., 27 novembre 2019, C-402/18; in termini Cons. St., V, 16 gennaio 2020, n. 389, che ha puntualmente rilevato come «i limiti ad esso relativi (30% per cento “dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”, secondo la formulazione del comma 2 della disposizione richiamata applicabile ratione temporis, […] deve ritenersi superato per effetto delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea»).” (Consiglio di Stato, sez. V, 17.12.2020 n. 8101).

  • 21/12/2020
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