“Con il quinto motivo riproposto, le società deducono la
violazione dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici, in quanto la
quota del servizio che -Omissis- intende subappaltare eccede il limite del 30%
fissato dalla norma citata.
Il motivo è infondato, posto che la norma del codice dei contratti
pubblici che pone limiti al subappalto deve essere disapplicata in quanto
incompatibile con l’ordinamento euro-unitario, come affermato dalla Corte di
Giustizia (Corte di Giustizia U.E., Sezione Quinta, 26 settembre 2019,
C-63/18; Id., 27 novembre 2019, C-402/18; in termini Cons. St., V, 16 gennaio
2020, n. 389, che ha puntualmente rilevato come «i limiti ad esso relativi (30%
per cento “dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture”, secondo la formulazione del comma 2 della disposizione richiamata
applicabile ratione temporis, […] deve ritenersi superato per effetto delle
sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea»).” (Consiglio di Stato,
sez. V, 17.12.2020 n. 8101).