Per partecipare a gare d’appalto di importo inferiore a 150 mila euro, non
occorre l’attestato SOA, la normativa che definisce i requisiti da possedere,
attualmente è l’articolo 90 del regolamento appalti
(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ), che sarà presto sostituito dalle linee
guida ANAC o da un decreto attuativo, come definito dal nuovo codice appalti
(D.Lgs 18/04/2016 n. 50)
Art. 90 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
(ex art. 28 Dpr 34/2000)
Art. 90. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000
euro
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di
esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti
di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del
contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al
quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto
costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da
eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei
requisiti.
fonte: www.cercappalti.it