partecipare alle gare d’appalto senza attestazione SOA

Per partecipare a gare d’appalto di importo inferiore a 150 mila euro, non occorre l’attestato SOA, la normativa che definisce i requisiti da possedere, attualmente è l’articolo 90 del regolamento appalti

(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ), che sarà presto sostituito dalle linee guida ANAC o da un decreto attuativo, come definito dal nuovo codice appalti (D.Lgs 18/04/2016 n. 50)

 Art. 90 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
(ex art. 28 Dpr 34/2000)
Art. 90. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

fonte: www.cercappalti.it

  • 18/11/2020
Crea il tuo account